Guido Margheri von der Demokratischen Linken hat bei seiner Eingabe bei Gericht wegen der angeblichen Verletzung der Zweisprachigkeit bei den Wegweisern des AVS die falsche Adresse gewählt. Für die Einhaltung der Zweisprachigkeit ist nicht das Landesgericht, sondern der Regierungskommissär zuständig, so die SÜD-TIROLER FREIHEIT.
Auch eine Anzeige des Leitungsmitgliedes der SÜD-TIROLER FREIHEIT
Roland Lang wegen Zweisprachigkeitsverletzungen bei der italienischenPost am 9.04.2008 wurde von Staatsanwalt Axel Bisignano 2 Tage später
mit dem Hinweis, dass keine strafbare Handlung vorliegt, archiviert.
Laut Gesetz vom 15.7.1988 (D.P.R. Nr. 574) zur Zweisprachigkeit ist
laut Punkt 5 der Regierungskommissär für die Einhaltung der
Sprachregelung zuständig. Auch dort wurde von Roland Lang eine
Sachverhaltsdarstellung ( 15.5.2008) wegen der Missachtung der
Zweisprachigkeitspflicht bei der Post gemacht. Auch sie brachte
abgesehen von einigen Schreiben des Regierungskommissärs an den
Einreicher, dass Schritte ergriffen werden würden, keine Besserungen.
Damit war die Eingabe im Regierungskommissariat erledigt!
Da vor dem Gesetz hoffentlich alle gleich sind, wird auch Herr Margheri
keinen Erfolg haben: Denn die Paketbestimmung „Zweisprachigkeit“ ist
größtenteils toter Buchstabe geblieben und es wäre schon ein Skandal,
wenn sie jetzt für die Festschreibung faschistischer Ortsnamen genutzt
würde. Im Übrigen spricht das Paket von „zweisprachigen Ortsnamen“,
nicht aber von zweinamigen.
Roland Lang
Leitungsmitglied der SÜD-TIROLER FREIHEIT
Original-Wortlaut der Eingabe:
Procura della Repubblica Tribunale di Bolzano
ESPOSTO
Il sottoscritto Guido Margheri, nato a Firenze il XX-XX-XXXX,
residente a XXX in Via XXX,Premesso che
L’Accordo di Parigi del 1946 afferma: “In conformità con le disposizioni legislative già in vigore o in procinto d’esserlo agli abitanti di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
b) la parità delle lingue italiana e tedesca negli uffici pubblici e nei documenti ufficiali, nonché nelle denominazione topografica bilingue”;
Lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtiro afferma al Capo III Funzioni delle Province Art. 8 “Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall’art. 4, nelle seguenti materie: 2) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;” e al successivo Art. 101 “Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione.”
Le disposizioni del sopracitato articolo 101 non sono ancora state attuate nelal legislazione della provincia autonoma di Bolzano;La Commissioni Affari Costituzionali della Camera ha approvato il 16.04.1997 la seguente risoluzione
«La I Commissione,
premesso che:
la toponomastica è tra le espressioni più vive del patrimonio culturale delle popolazioni di ogni ambito territoriale e ne contraddistingue la storia ed il vivere civile;
con i regi decreti del 1923 e del 1940, il regime fascista cancellò la toponomastica tedesca e ladina in provincia di Bolzano, sostituendola con i nomi esclusivamente in lingua italiana, recando in tal modo gravissima offesa alla cultura ed ai sentimenti della popolazione sudtirolese;
l’accordo De Gasperi-Gruber e lo statuto speciale di autonomia costituiscono la fonte primaria del riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini del territorio provinciale e regionale, qualunque sia il gruppo linguistico cui appartengono, nonché della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali delle quali è sicuramente parte fondamentale la bilinguità della toponomastica;
l’accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 prevede «l’uso su una base di parità della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
l’articolo 8, comma 2, dello statuto del Trentino-Alto Adige, fin dal 1948 dispone la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica, "fermo restando l’obbligo della bilinguità", l’articolo 101 dello statuto stesso prevede che la legge provinciale accerti l’esistenza ed approvi le dizioni dei toponimi in lingua tedesca, l’articolo 102 sancisce infine il diritto delle popolazioni ladine al rispetto della loro toponomastica;
le raccomandazioni C e D della risoluzione n.4 del 1967 dell’ONU invitano gli Stati membri a rispettare l’uso linguistico locale, lo sfondo storico e l’eliminazione di nomi contro i quali si sollevano obiezioni di rilievo nonché di riportare, nei territori bilingui, i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e, qualora sia opportuno anche in altre lingue, di indicare chiaramente la parità di ordine o l’ordine di successione dei nomi ufficiali e di pubblicare questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi;
pertanto, il quadro giuridico su cui si basa l’autonomia della provincia di Bolzano prevede comunque espressamente il bilinguismo dei toponimi, pur rimanendo una certa difficoltà nella concreta individuazione dei contenuti della toponomastica ufficiale»
«nel quadro delle richiamate disposizioni vanno tutelati l’identità linguistico-culturale e la pari dignità dei gruppi linguistici, nonché il relativo patrimonio storico e/o popolare;
la soluzione della questione sudtirolese è stata possibile soltanto applicando il metodo del consenso e le questioni che rivestono rilievo etnico dovrebbero continuare ad essere affrontate con tale metodo;
la maggioranza della popolazione, sia di lingua italiana che tedesca e ladina, è contraria a interventi di tipo traumatico e teme, in tal caso, un riaccendersi del conflitto etnico;
pertanto, sotto ogni profilo, risulta opportuno, per il bene delle popolazioni conviventi, operare per il superamento delle attuali difficoltà, sulla linea della ricerca del consenso che ha informato l’attuazione statutaria;
è auspicabile che ogni forza politica, coinvolgendo responsabilmente le popolazioni, contribuisca in tal modo a soluzioni costruttive per il corretto esercizio della competenza provinciale in materia, attese le attuali difficoltà attuative riscontrate».
Premesso tutto questo, la risoluzione, approvata il 16 aprile 1997 impegnava il Governo: «a promuovere, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative legislative definite dallo statuto di autonomia speciale, ogni iniziativa utile per dare piena attuazione nella lettera e nello spirito alle disposizioni dello statuto di autonomia in materia di toponomastica;ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento indispensabile alla pace e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige-Sudtirol ed al consolidamento di una società altoatesina plurietnica nel rispetto delle diverse culture ed identità locali;
ad operare in modo che lo statuto d’autonomia, che è legge costituzionale e che garantisce la pace fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto in un suo principio fondamentale, che è il bilinguismo, espresso anche nei toponimi».
La raccomandazione D della risoluzione dell’ONU n.4 del 1967 sopracitata afferma: «Si raccomanda che in paesi nei quali si parlano più lingue, l’autorità locale: a) riporti i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e qualora sia opportuno anche in altre lingue; b) indichi chiaramente la parità di ordine o l’ordine di successione dei nomi ufficiali e c) pubblichi questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi». Nella raccomandazione C della stessa risoluzione dell’ONU del 1967, si dice, al punto e): «devono essere evitati cambiamenti toponomastici non necessari».
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 188 del 1987 “Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante "modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10", nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell’ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento; Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.“
Il Decreto Legge 24 Luglio 1996 n.446 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l’uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari" afferma
“L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e‘ sostituito dal seguente:
"Art. 2. – 1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l’attivita‘ deve essere organizzata in modo che sia garantito l’uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilita‘ di enti pubblici, nonche‘ quelli in atto ad essi equiparati.
3. Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.”
Ai sensi delle norme vigenti le carte ufficiali dell’Italia sono prodotte dall’Istituto Geografico Militare, dall’Istituto Idrografico della Marina, dall’Agenzia per il territorio del Ministero delle Finanze (ex-Catasto), dal Servizio Geologico d’Italia, dal Centro informazioni geotopografiche dell’Aeronautica Militare. Sono carte ufficiali anche le Carte Tecniche Regionali.
La legge 2 febbraio 1960 n.68 “Norme sulla cartografia ufficiale e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici”, nell’individuare quale carta ufficiale dello Stato la Carta Topografica d’Italia edita dall’Istituto Geografico Militare estende automaticamente l’attributo di ufficialità anche alla toponomastica in essa contenuta;
Ai sensi delle norme vigenti oltre ai toponimi propriamente detti riferiti ai Paesi e alle Città fanno parte della cosiddetta toponomastica ufficiale anche gli idronimi, riferiti ai corsi d’acqua, i limnomini, riferiti ai laghi, gli oronimi riferiti ai rilievi montuosi, i poleonimi riferiti ai Centri abitati, i coronimi, riferiti alle Regioni, senza alcuna distinzione giuridica tra macro e microtoponomastica;La cartellonistica dei sentieri di montagna e le strade forestali per le servitù pubbliche che li contraddistinguono non si sottragono agli obblighi relativi al bilinguismo anche nel caso di una gestione regolata da rapporti di natura privata;
Tutto ciò premesso, ESPONE
Dal 2001 è in via di attuazione il “Progetto Sentieri Alto Adige”. Tale progetto, affidato direttamente all’Alpenverein Südtirol (AVS) ha visto il coinvolgimento anche delle Associazioni Turistiche, dell’Ufficio Provinciale per i Parchi Naturali, del Club Alpino Italiano Alto Adige (CAI) e del Parco Nazionale dello Stelvio per il rilevamento e la digitalizzazione della rete sentieristica della provincia di Bolzano. Ha riguardato 15.889 chilometri di sentieri. Il 18% dei quali classificato come strade, il 17% come strade forestali, il 10% come vie per trattori, il 12% come sentieri, il 44% come sentieri alpinistici. 6.528 Km sono gestiti dall’AVS, 5.048 Km dalle Associazioni Turistiche, 2.285 Km dalla Ripartzione provinciale Natura e Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, 951 Km dal Parco Nazionale dello Stelvio, 715 Km dal CAI e 362 Km da altri enti. Complessivamente i gestori sono 155. Oltre al rilevamento, alla digitalizzazione all’aggiornamento dei dati, il Progetto prevede anche la messa a disposizione dei dati al pubblico mediante il sito www.trekking. Suedtirol.info e la strutturazione dei sentieri turistici ed escursionistici secondo criteri omogenei, in particolare, per quanto riguarda la cartellonistica relativa alle indicazioni. La segnaletica sarà uniformemente biancorossa, con segnavia di legno di tre grandezze prestabilite che segnaleranno il luogo raggiungibile più vicino, il luogo di arrivo del sentiero, la durata del percorso e il logo dell’ente responsabile per la manuetnzione. Le tabelle saranno circa 60.000 collocate in 20.000 punti. Il costo delle tabelle è stimato dai responsabili del progetto in oltre 1.000.000 di Euro e il costo complessivo dell’intero progetto è di 4,8 milioni di Euro finanziato all’80% da Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Provincia di Bolzano. In Val venosta e nel Burgraviato il progetto è ultimato mentre la sua conclusione complessiva è prevista per il 2010. Si tratta dunque di un progetto di notevole valore unico nel suo genere a livello europeo. La realizzazione di questo gigantesco progetto ha, però, messo in luce un problema molto delicato che si era trascinato per almeno 15 anni: gran parte dei gestori dei sentieri e, in particolare, l’AVS, considerano, la gestione dei sentieri stessi di natura privata e, quindi, sciolta dagli obblighi di legge relativi al bilinguismo, sia nella cartellonistica rivolta agli utenti, che nell’uso dei toponimi in lingua italiana. Cosa è accaduto realmente lo spiega bene al quotidiano Alto Adige, il rappresentante dell’AVS Sulzenbacher: «Dovrebbe essere la politica a decidere. Per il sito web sui sentieri abbiamo chiesto un elenco all’Ufficio Turismo dell’allora Assessore Provinciale Widmann. Ce lo hanno fornito: microtoponomastica in tedesco; paesi e frazioni in doppia dizione. Per le frecce abbiamo chiesto un secondo elenco ufficiale, più dettagliato, con tutti i toponimi. Ma non ce l’hanno mai consegnato. Cosa dovevamo fare? Ci siamo affidati alle nostre sezioni». Ma la Giunta Provinciale, chiamata in causa, non chiarisce affatto e in un comunicato ufficiale afferma: “La Giunta intende accertare se siano state applicate o meno le disposizioni che prevedono il bilinguismo della segnaletica anche in materia disentieri di montagna, a seguito della polemiche sorte attorno ad alcune zone in cui tale segnaletica è riportata solo in lingua tedesca. "Comuni e località che sono traducibili, le indicazioni e ciò che è entrato nel patrimonio del cittadino italiano va tradotto, ma di certo nonle falsificazioni introdotte in epoca fascista", ha detto Durnwalder. Il Presidente ha spiegato che, da quanto risulta dalla relazione richiesta sulla questione, il programma più consistente di aggiornamento della segnaletica, sostenuto conun finanziamento UE, è stato realizzato dall’Alpenverein rispettando il bilinguismo. Ma per progetti più piccoli le diverse sezioni dell’AVS si sono regolate in modo differente tra loro: alcune hanno predisposto cartelli bilingui, altre solo monolingui. Durnwalder ha ribadito che il bilinguismo dovrà essere rispettato per quanto riguarda le dizioni di località e le indicazioni di via, piazza, torrente, ruscello, malga, cascata, durata del percorso, ma che la Provincia autonoma non intende introdurre le dizioni storicamente false introdotte da Tolomei: il nome originale di un prato, di un bosco o di un maso non è traducibile. E quindi Malga Kofler per Kofler Alm, ma non certo Malga Covolo.” L’esposto, quindi, non nasce da uno dei ricorrenti episodi marginali che hanno contraddistinto le cronache della provincia di Bolzano, ma da una macroscopica violazione generalizzata e programmata delle normative attuali da parte di istituzioni e soggetti privati. Occorre, dunque, fare chiarezza definitivamente sulla materia delicata dell’uso della toponomastica al fine di tutelare i diritti dei cittadini e aprire una stagione di vero e proficuo dialogo su un tema delicato al fine di raggiungere una soluzione equilibrata e condivisa, evitando, però, che Statuto di autonomia e norme di attuazione vengano ignorati, interpretati secondo convenienze di parte e/o aggirati da provvedimenti di carattere meramente amministrativo o da semplici normative ordinarie
Chiede
1. di verificare alla luce dell’esposto e delle sue premesse se, nei comportamenti della Provincia Autonoma di Bolzano, dell’AVS e degli altri gestori dei sentieri vi siano eventuali elementi di reato ai sensi delle normative sopraccitate, in particolare, per quello che riguarda il rispetto del principio del bilinguismo nella toponomastica sancito da norme di rango costituzionale, gli obblighi di servizio pubblico derivanti dalle servitù pubbliche esistenti e dal ruolo determinante di finanziamenti pubblici relativi alla gestione della sentieristica altoatesina, l’omissione e l’abuso d’atti d’ufficio in relazione alla decisione arbitraria di non usare la toponomastica ufficiale in lingua italiana per la cartellonistica relativa ad una parte rilevante della sentieristica stessa;
2. (…)
Guido Margheri