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Fitto-Durnwalder-Abkommen unzulänglich wie der „Pariser Vertrag“ von 1946: Schludrig abgeschlossen

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Fitto-Durnwalder-Abkommen unzulänglich wie der „Pariser Vertrag“ von 1946: Schludrig abgeschlossen

Nachdem der Landeshauptmann nicht einmal den Landtagsabgeordneten den Text seiner Wegebeschilderungs- Abmachung zur Verfügung gestellt hatte, habe ich als betroffener Bürger denselben in italienischer Originalfassung von dem Büro des Landeshauptmannes angefordert und auch erhalten. Als mir dieser Text vorlag, war mir klar, weshalb unmittelbar nach Unterzeichnung der Auslegungsstreit losgehen konnte und losgehen musste:

Bekanntlich erklärt LH Durnwalder vollmundig, dass der „Klockerkarkopf“ der „Klockerkarkopf“ bleibt, der Text des Abkommens sei „in diesem Punkt klar.“ Der Landesrat Christian Tommasini vom „Partito Demcratico“ (PD) meint – wie die „Dolomiten“ am 25. September 2010 zu melden wussten, dass die faschistische Tolomei-Erfindung „Vetta d‘Italia“ auch künftig auf den Wanderschildern prangen müsse: Schließlich handle es sich dabei um die Bezeichnung für eine „Örtlichkeit“, die zwei- oder dreisprachig aufgeführt werden müsste.
Wie den „Dolomiten“ weiter zu entnehmen ist, lehnt sich der Regionenminister Fitto bereits genüsslich zurück und erklärt, dass die Klärung dieser Frage eine typische Aufgabe für die aus je 2 Vertretern des Staates und des Landes einzusetzende Schlichtungskommission sein werde.
 
Sehen wir uns angesichts von so viel „Klarheit“ also den Originaltext auf Italienisch an. Dort heißt es unter Artikel 5, Ziffer 1a, dass die Wegeschilder zwei- oder dreisprachig sein müssten, zur “a) indicazione delle denominazioni diffusamente utilizzate per i comuni e per le località nelle rispettive lingue e delle informazioni generali;”
Durnwalder hat den Journalisten dazu folgende Übersetzung geliefert:
 
„a)Allgemein verwendete Bezeichnungen für die Gemeinden und für die Ortschaften in den jeweiligen Sprachen sowie allgemeine Informationen;“
 
Gültig ist aber die unterschriebene italienische Originalversion.

Und hier sitzt der Teufel im Detail. Das Wort „località” bedeutet laut dem anerkannten „Langenscheidts Handwörterbuch“ nämlich „Lokalität, Örtlichkeit, Gegend.“Das Sprachportal „it.LingoStudy.de“ übersetzt „località” nicht nur mit: „Ort, Ortschaft“, sondern auch mit „Örtlichkeit“. Der Begriff „località” ist mehrdeutig und der PD-Politiker Tommasini argumentiert bereits, daß auch für „Örtlichkeiten“ Zweisprachigkeit zwingend sei. Der Streit hat schon begonnen, kaum dass die Unterschriften geleistet waren!

Die Wahrheit ist, dass sich hier im Kleinen ein Versagen wiederholt, das seinerzeit ab dem Jahre 1946 zu vorprogrammierten schweren Auseinandersetzungen geführt hat. Deren Ursache war der von italienischer Seite wohl bewußt unexakt formulierte „Pariser Vertrag“ gewesen. Um sich ein ungeliebtes Thema rasch vom Hals zu schaffen, hatte der österreichische Außenminister Gruber in Paris den mehrdeutigen Text akzeptiert, der prompt zum Nachteil Südtirols ausgelegt wurde (Regional- statt Provinzialautonomie).

Noch eine Parallele: Auch Gruber hatte kaltschnäuzig ohne Vollmacht und Zustimmung der gesetzgeberischen Körperschaft (des Österreichischen Nationalrates) gehandelt.
 
Doch das alles verblasst hinter der unglaublichen Tatsache, dass Durnwalder den gesamten Ortsnamensbestand des Faschisten Tolomei für Südtirol akzeptiert hat, als würde es sich bei unser aller Heimatland um seinen Privatbesitz handeln, über den er allein verfügen könne.
 
Roland Lang
Obmann-Stellvertreter des „Südtiroler Heimatbundes“ (SHB)

PROTOCOLLO D’INTESA
 
tra
Il Consiglio dei Ministri e per esso il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale
e
la Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e per essa il Presidente della Giunta
 
Oggetto: Installazione di cartelli segnaletici sui sentieri di montagna della Provincia di Bolzano
*
Le Parti
– facendo seguito ad incontri, contatti e corrispondenza intercorsi;
– nell’intento di addivenire ad una soluzione condivisa per superare i contrasti insorti in merito alla cartellonistica di cui in oggetto, nel rispetto degli accordi internazionali, dei principi costituzionali e statutari, nonché delle normative statali e provinciali in vigore;
– nel rispetto della storia del territorio con i suoi tre gruppi linguistici;
– nello spirito primario di consolidare la pacifica convivenza tra i gruppi linguistici in Alto Adige e di incentivare una proficua collaborazione tra Stato e Provincia;
VISTO
– il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 con cui è stata data esecuzione all’Accordo del 5 settembre 1946, riportato come allegato IV del trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947, che riconosce l’utilizzo paritario della lingua italiana e della lingua tedesca in Provincia di Bolzano;
– gli articoli 8, primo comma n. 2, 99 e 101 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto dei 1972, n° 670;
– la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22;
– l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che contempla la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO
– che l’Alpenverein Südtirol AVS, nell’implementazione del progetto finalizzato alla digitalizzazione della rete dei sentieri montani e alpini siti sul territorio provinciale e all’operatività di forme di orientamento supportate con tecnologie GPS ha programmato l’apposizione di circa 73.000 segnavia cartelli lungo i sentieri di montagna della Provincia di Bolzano;
– che quasi la metà di tali cartelli è stata già apposta per un numero pari a circa 36.000, mentre la parte restante deve ancora essere apposta per un numero pari a circa 37.000;
– che l’iniziativa dell’AVS è stata seguita dal confronto tra le Parti sul tema particolarmente sentito dalle comunità locali;
– che l’Autorità di Polizia Giudiziaria ha individuato Ca. 1.500 cartelli segnaletici contenenti indicazioni esclusivamente monolingui;
– che la questione interessa la tutela e salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici presenti sul territorio della Provincia Autonoma;
– che l’intesa lascia impregiudicata la competenza legislativa della Provincia di Bolzano in materia della toponomastica che non è oggetto dell’intesa;
– che la situazione venutasi a creare evidenzia difficoltà oggettive, connesse all’attuazione del principio del bi- e, dove previsto, del tri-linguismo;
– che le Parti concordano sulla necessità di individuare una soluzione condivisa del problema affinché, in tempi ristretti ma oggettivamente ragionevoli, venga disciplinata l’apposizione dei cartelli sui sentieri di montagna con l’individuazione di criteri oggettivi e chiari, nel rispetto dell’autonomia provinciale in materia di toponomastica;
tutto ciò premesso e considerato
si conviene quanto segue
Articolo 1
(Finalità e obiettivi)
1.     Il presente Protocollo intende favorire, nel rispetto dei valori costituzionalmente e statutariamente tutelati, l’attuazione del principio del bilinguismo e del trilinguismo, ove previsto, in materia di cartellonistica sui sentieri di montagna, apposta con contributo pubblico.
Articolo 2
(Attuazione)
1.     Le Parti si avvalgono delle proprie strutture organizzative per l’attuazione del presente Protocollo e per l’attività di verifica periodica dell’andamento dell’intesa. Il Consiglio dei Ministri si avvale, in particolare, del Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano.
2.      Le parti o per esse i propri delegati entro quindici giorni nomineranno una commissione di esperti, composta da quattro  membri, pariteticamente costituita.
3.      La commissione dovrà verificare, concordare e proporre alle parti le indicazioni segnaletiche da redigere in forma bilingue ovvero trilingue nell’ambito dei Ca. 1.500 casi individuati dall’Autorità di Polizia Giudiziaria quali contenenti indicazioni monolingui.
4. Le determinazioni della commissione, anche per le parti non condivise, saranno rimesse alla valutazione congiunta delle parti, alle quali spetterà ogni determinazione in merito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, entro termini oggettivamente ragionevoli e comunque in tempo utile da consentire la sostituzione della cartellonistica esistente entro la stagione alpinistica 2013.
Articolo 3
(Cartellonistica esistente)
1.     La Provincia Autonoma di Bolzano si adopererà per far adeguare i cartelli, di cui all’art. 2, comma 3, già apposti ed attualmente esistenti lungo i sentieri di montagna del territorio provinciale, come ai sensi e nei termini di quanto stabilito dall’art. 2, comma 4.
Articolo 4
(Nuova cartellonistica)
1        La Provincia Autonoma di Bolzano si adopererà per far installare i restanti cartelli, rientranti nel progetto dell’AVS di cui in premessa, nel rispetto dei principi e criteri enunciati con il presente protocollo d’intesa.
Articolo 5
(Indicazioni bi trilingui da riportare sui cartelli)
1        I cartelli da apporre secondo le modalità descritte agli articoli 2, 3 e 4 devono riportare la forma bilingue (o trilingue laddove prevista) nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione delle denominazioni diffusamente utilizzate per i comuni e per le       località nelle rispettive lingue e delle informazioni generali.
b) mantenimento, invece, nella loro dizione originaria, in lingua tedesca e/o ladina, dei nomi storici ferma restando in ogni caso la traduzione dei termini aggiuntivi come ad esempio “malga”, “lago”, “montagna”, “fiume”.
 
Articolo 6
(Collaborazione e vigilanza)
1        Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo e per l’attuazione delle attività da esso previste.
Bolzano, 22 settembre 2010       

Il Presidente                                    Il Ministro                   
 
della Provincia autonoma di Bolzano     per i rapporti con le regioni  e coesione per la territoriale

Luis Durnwalder                               Raffaele Fitto

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